La legge di Bilancio 2021 potenzia il credito d’imposta per ricerca e sviluppo estendendo l’ambito temporale di applicazione di questi crediti ai periodi d’imposta 2021 e 2022 e aumentando le aliquote.
ESCURSUS STORICO NORMATIVO
Credito d’Imposta 2015 – 2019
Misura in vigore fino al 31 dicembre 2019, si riferiva agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati “a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020” cioè, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta 2015 – 2020.
Il “vecchio” credito d’imposta (art. 3 del D.L. n. 145/2013 e succ. mod.) era pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (il credito d’imposta era pari al 50% per le spese relative al personale dipendente e ai contratti con Università ed enti di ricerca).
Credito d’Imposta 2020
La legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019) – e il decreto di attuazione dello Sviluppo economico 26 maggio 2020 – da un lato ha riordinato il credito d’imposta per ricerca e sviluppo (introducendo anche nuovi crediti d’imposta) e, dall’altro, ha limitato la valenza della precedente disciplina (art. 3 del d.l. n. 145/2013) al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Ha inoltre introdotto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
CREDITO D’IMPOSTA 2020-2022
La legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1064, l. n. 178/2020) ha esteso l’ambito temporale di applicazione di questi crediti ai periodi d’imposta 2021 e 2022 (rectius: “per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022”), incrementandone la misura.
UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dalla norma. A differenza del passato, in cui era spendibile interamente anche in un solo anno, il credito d’imposta può essere compensato “in tre quote annuali di pari importo”.
INCREMENTO ALIQUOTA
Tipologia credito | Misura |
| Legge di Bilancio 2020 | Legge di Bilancio 2021 |
Ricerca e sviluppo | 12% (max 4 Ml€) | 20% (max 4 Ml€) |
Innovazione tecnologica | 6% (max 1,5 Ml€) | 10% (max 2 Ml€) |
Design e ideazione estetica | 6% (max 1,5 Ml€) | 10% (max 2 Ml€) |
Innovazione tecnologica per transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 | 10% (max 1,5 Ml€) | 15% (max 2 Ml€) |
Per le imprese attive nelle regioni del Mezzogiorno e quelle operanti nelle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 (Lazio, Marche e Umbria), il decreto “Rilancio” aveva incrementato l’entità del bonus legato agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 244, Dl n. 34/2020) in misura differenziata a seconda delle dimensioni aziendali in termini occupazionali e di fatturato.
La legge di bilancio 2021 recepisce questa disposizione, allo scopo di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese del Mezzogiorno. Pertanto, pure nel biennio 2021-2022, il credito d’imposta per gli investimenti in R&S spetterà loro nelle misure potenziate dal decreto “Rilancio” per il 2020:
- 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro
- 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro
- 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
PROGETTI AGEVOLABILI
Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività
– di ricerca fondamentale,
– di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico
Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
SPESE AMMISSIBILI
a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo, innovazione e design, svolte internamente all’impresa.
Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo, innovazione e design anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota,(nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a).
c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design ammissibili al credito d’imposta.
Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca (e Start Up Innovative – Decreto Rilancio) aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare (Questo incremento vale solo per la Ricerca e Sviluppo).
Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa.
Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
d) (solo per la Ricerca e sviluppo comma 200) le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Non si considerano comunque ammissibili le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa acquirente;
e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto della maggiorazione ivi prevista, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo, innovazione e design ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
ADEMPIMENTI
- Comunicazione al Ministero dello sviluppo economico
- Certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (con recupero in credito di imposta delle spese fino a 5.000 euro per le imprese non obbligate alla revisione legale)
- Redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.
CRITICITA’
Uno dei principali problemi inerenti l’applicazione del “vecchio” credito d’imposta, che si ripresenteranno anche per l’applicazione della nuova disciplina, consiste nella oggettiva difficoltà per i soggetti beneficiari di individuare con precisione gli investimenti agevolabili, con il rischio, quindi, di incorrere negli accertamenti del Fisco e nella irrogazione delle sanzioni (in proposito, i contenziosi in essere risultano molteplici).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO